art. 32 del decreto legge n. 262, noi a voi e voi?


Ecco una cosa che mi ha molto deluso. In seno a quest’ultima finanziaria esiste l’art. 32 del decreto legge n. 262. che nel comma 1 bis dice:

“I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Se sono ancora capace un minimo ad interpretare la cosa capisco che dai primi di questo mese, non è più possibile citare un articolo di giornale senza pagare un corrispettivo all’editore, e questa cosa va a colpire anche internet e nello specifico i Blog italiani come xxmiglia.net che spesso riportano e fanno riferimento alla stampa tradizionale. In internet da sempre esiste il copyleft, e tanti altri principi che rispettando la solita netiquette, rispettano per primi ache gli autori e gli editori, ed infatti è sempre stato buon uso fare citazioni riportando ben esplicitamente l’autore e la pubblicazione originale. Come al solito le leggi che vanno a toccare internet sono fatte da assoluti ignoranti in materia. Ora io mi chiedo se anche tutti i giornalisti che sempre più frequentemente riportano sulla carta stampata articoli presi dalla rete e dai blog pagheranno un compenso ai vari bloggers.

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